Appalti, spira il vento dell’Anticorruzione
L’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è in pieno fermento. In attesa del prossimo 7 aprile – data in cui entreranno in vigore le nuove linee guida Anac sui contratti sotto soglia – l’Anticorruzione, nel marzo scorso, ha inviato al Ministero per le Infrastrutture una serie di proposte per la redazione del decreto SOA. Insomma, le regole attuative del nuovo Codice degli Appalti continuano a tenere impegnati gli operatori di settore. Ma il must sembra essere sempre il medesimo: semplificazione, a tutti i costi, nel rispetto della legalità.
Soa: servono procedure più snelle per la qualificazione
Il nuovo decreto SOA dovrebbe individuare le procedure per la qualificazione delle imprese per i lavori d’importo pari o superiore a 150 mila euro. Ma l’Anac ha rilevato, in più passaggi, un disallineamento sostanziale tra i requisiti formali – attestati attraverso la certificazione SOA – e quelli sostanziali posseduti dalle imprese. Durante la fase delle consultazioni, infatti, sarebbe emerso che i requisiti di qualificazione vigenti non sono considerati idonei ad attestare la capacità esecutiva delle imprese. “Anac ha rilevato che normalmente l’attività di raccolta della documentazione per il rilascio di un’attestazione impegna dalle 2 alle 80 ore/uomo, con una media di 14,8 ore/uomo” scrive Edilportale. “Sei SOA su venti hanno dichiarato di avere già a disposizione un sistema informatizzato che, però, non consente di svolgere tutte le funzioni richieste e quindi andrebbe implementato.”
Le proposte dell’Anticorruzione, dunque, puntano tutto sulla semplificazione delle procedure. Anac propone di consentire l’utilizzo delle annualità fiscali comprese nel decennio antecedente alla data di stipula del contratto di qualificazione. In tal modo, l’impresa potrebbe trovarsi nella condizione di scegliere se utilizzare i migliori cinque anni o, piuttosto, i dieci previsti. Le Stazioni Appaltanti, inoltre, dovrebbero emettere – sempre secondo le prescrizioni Anac – il Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL) entro un termine massimo di trenta giorni. Infine, Anac suggerisce di eliminare la verifica della rispondenza delle categorie individuate nel CEL rispetto al bando di gara per interventi d’importo inferiore a 150.000 euro. Come misura compensativa, però, propone l’inserimento di controlli a campione per almeno il 10% dei CEL.
Linee guida Anac: ecco le novità
Sul fronte degli appalti sotto soglia, invece, il quadro normativo appare meglio definito. Rotazione degli inviti, autodichiarazioni e controlli anti-frazionamento: le nuove linee guida Anac non lasciano nulla d’intentato. Ma cosa vuol dire ‘appalto sotto soglia’?
In sostanza, per gli importi inferiori alle soglie fissate dai regolamenti Ue, gli operatori economici coinvolti dalla Stazione Appaltante spesso tendono a dar vita a un frazionamento improprio dell’appalto – cioè a una sua scomposizione in attività distinte – con l’obiettivo di scavalcare le normative vigenti e, ovviamente, abbassare l’importo a base di gara.
Ma il dettato del nuovo art. 36 del Codice degli Appalti – che disciplina in maniera tassativa l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie europee – punta decisamente sul principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti “in modo da assicurare,” si legge “l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.” Dunque, per evitare che il contraente uscente si trovi in una posizione di vantaggio per le informazioni acquisite durante l’affidamento precedente, le recenti linee guida stabiliscono che quest’ultimo non possa essere nuovamente invitato a una gara rientrante nella stessa categoria di opere (o nello stesso settore merceologico). La medesima regola è valida anche per l’operatore – seppur non affidatario – invitato nella precedente procedura di selezione. A questo principio può scegliere di derogare solo la Stazione Appaltante – in casi eccezionali – una volta fornite, però, le opportune motivazioni.
Per quanto riguarda l’autodichiarazione invece, Anac chiarisce che è ammessa per i contratti fino a 5 mila euro oppure, in casi specifici, persino per gli appalti fino a 20 mila euro. In quest’ultimo caso, però, l’autodichiarazione deve essere resa seguendo tassativamente il modello di gara unico europeo.