Ecobonus, via alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
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Destrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente in arrivo. Con la legge di Bilancio 2018 – che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 – l’ecobonus diventa una realtà tangibile nel mondo dell’edilizia.
Le novità
Riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi, schermature solari, caldaie a biomassa o caldaie a condensazione, che possono essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Ue n. 811 del 2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad appartenere alla classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII. Resta invece confermata al 65% l’aliquota per interventi di coibentazione, pompe di calore, sistemi di building automation, collettori solari per la produzione di acqua calda, scaldacqua a pompa di calore, generatori ibridi – costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro – e generatori d’aria a condensazione. Sono ammessi anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100 mila euro.
Riqualificazione energetica dei condomini
Restano confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con la previsione di un tetto massimo di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Si parla, nel dettaglio, di detrazioni del 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, e fino al 75% per opere finalizzate a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
Qualora, però, gli stessi interventi vengano adottati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico – determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore – è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico, invece, si applica un’aliquota dell’85%. La finanziaria prevede che le detrazioni in esame vengano ripartite in 10 quote annuali di pari importo su un ammontare di spesa non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Detrazioni in vista per gli Iacp
Possono accedere alle detrazioni maggiorate del 70-75% anche gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli enti che hanno le stesse finalità sociali, istituiti in forma societaria, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house-providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. In questo caso vengono presi in considerazione anche gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, oppure gestiti per conto dei comuni o ancora, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Analogo discorso vale per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi realizzati sugli immobili in possesso e assegnati in godimento ai propri soci.